La Camera,
premesso che:
l’Italia ritiene essenziale lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in armonia con gli obiettivi internazionali di riduzione dei gas serra e delle emissioni da combustione degli idrocarburi, e ravvisa l’importanza di approfondire la ricerca tecnologica sulle nuove fonti energetiche, con la volontà di sostenere lo sviluppo del settore, anche al fine di promuovere la diversificazione energetica;
il 3 marzo 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
il decreto legislativo definisce il quadro giuridico, gli strumenti ed i sistemi di incentivazione necessari per raggiungere entro il 2020 l’obiettivo vincolante, imposto dall’Unione europea per l’Italia, della quota del 17 per cento di fonti energetiche rinnovabili sui consumi energetici nazionali, perseguendo due finalità essenziali:
a) la semplificazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
b) il riordino del sistema degli incentivi sulla base di criteri di efficacia, in relazione all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e di sostenibilità, in relazione agli oneri a carico dei consumatori finali, famiglie e imprese;
a tale scopo il decreto legislativo delinea un nuovo sistema di incentivazione, da definire nel dettaglio mediante i decreti attuativi, che, pur promuovendo il raggiungimento dell’obiettivo di aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, corregge le distorsioni provocate dal sistema vigente e pone sotto controllo gli oneri che ne derivano per il prezzo dell’energia;
il nuovo sistema si applica agli impianti che entrano in esercizio dal 1o gennaio 2013 e prevede per gli impianti di piccola taglia un meccanismo a tariffa fissa e per quelli di taglia maggiore un meccanismo di aste al ribasso, in modo da favorire le soluzioni più efficienti; il limite di potenza di 5 megawatt rappresenta una soglia minima per l’adozione del sistema delle aste, rispetto alla quale, nei provvedimenti attuativi, potranno essere determinati limiti più elevati, opportunamente diversificati a seconda delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;
è previsto l’inserimento, nel nuovo sistema, di incentivi per i rifacimenti totali e parziali, secondo contingenti di potenza e sulla base di percentuali pari al 25 per cento, per i rifacimenti parziali, e al 50 per cento, per i rifacimenti totali, della tariffa prevista per i nuovi impianti; nel caso degli impianti per biomasse e per rifiuti tali percentuali sono fissate, rispettivamente, all’80 per cento e al 90 per cento;
per favorire il passaggio al nuovo sistema di incentivazione si adotta un complesso di misure transitorie, tra le quali la prosecuzione fino al 2015 del meccanismo dei certificati verdi, prevedendone il ritiro da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse) ad un prezzo pari al 78 per cento del prezzo praticato dal Gestore dei servizi energetici (Gse) sulla base della normativa vigente;
si introduce una specifica disciplina che limita l’installazione dei pannelli fotovoltaici a terra nelle aree agricole, al fine di tutelare il paesaggio agricolo e di favorire la partecipazione a questa attività da parte delle imprese agricole, anziché delle grandi imprese interessate all’installazione di impianti di notevoli dimensioni;
per quanto concerne in modo specifico gli incentivi destinati alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, il decreto legislativo ne prevede la rideterminazione, al fine di contenere il rilevantissimo aumento degli oneri che tali incentivi determineranno per le famiglie e per le imprese, anche per effetto delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto-legge «salva Alcoa», che hanno esteso l’ambito di applicazione del «secondo conto energia»;
occorre, infatti, considerare che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, l’onere per i consumatori finali derivante dagli incentivi per gli impianti fotovoltaici raggiungerà nel 2011 la cifra complessiva di 3,5 milioni di euro annui e per il periodo 2011-2032 sarà pari complessivamente a circa 70 miliardi di euro; al tempo stesso tali incentivi verranno a rappresentare circa il 50 per cento della componente A3;
il costo degli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici risulta in Italia dalle due alle tre volte più elevato di quello che si registra in Germania;
l’onere connesso all’incentivazione non appare in alcun modo proporzionato rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici;
in questo contesto il decreto legislativo demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concento con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 aprile 2011, la determinazione degli incentivi da applicare agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 maggio 2011;
il nuovo sistema di incentivi per il fotovoltaico sarà applicato sulla base di criteri che prevedono la determinazione di un limite annuale di potenza incentivabile, la considerazione del processo di riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto, la parametrazione al livello degli incentivi riconosciuti negli altri Stati dell’Unione europea e la differenziazione sulla base della natura della superficie utilizzata (tetti o terra e, nel caso di moduli a terra, destinazione e caratteristiche del terreno);
il decreto legislativo, infine, rafforza significativamente il sistema dei controlli, per contrastare i frequenti fenomeni di frodi che si sono verificati nel settore;
occorre pervenire quanto più rapidamente possibile alla definizione dei criteri e dei valori degli incentivi per il fotovoltaico, in modo da offrire un quadro certo agli operatori del settore; occorre, altresì, che tali criteri e valori siano determinati in modo da assicurare una prospettiva di crescita di lungo termine al settore medesimo, che ne consenta il radicamento nell’economia reale e favorisca le ricadute positive sul sistema industriale, ponendo le condizioni per pervenire al raggiungimento della grid parity e, su questa base, ad una sostenibilità del settore medesimo assicurata dalle condizioni di mercato,
impegna il Governo:
a definire, in tempi rapidi, il decreto interministeriale attuativo del decreto legislativo che stabilisce il nuovo quadro di incentivi per il settore fotovoltaico;
a determinare gli incentivi previsti in modo tale da armonizzarli con il livello di incentivazione adottato nei principali Paesi dell’Unione europea;
a definire un sistema di incentivazione che garantisca nel nostro Paese una prospettiva di crescita di lungo termine per il settore fotovoltaico, che consenta un maggior radicamento nell’economia reale e favorisca le ricadute positive sul sistema produttivo nazionale;
nella rideterminazione del sistema di incentivi per il fotovoltaico, a tenere in considerazione, oltre alla loro sostenibilità, gli investimenti già effettuati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, l’esigenza di accrescere l’efficienza energetica nell’edilizia e l’opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento del livello dell’incentivo alle dinamiche dei costi delle tecnologie e degli impianti;
a rendere ancor più trasparente l’impatto delle agevolazioni sui costi dell’energia elettrica di famiglie e imprese.
(1-00601)«Ghiglia, Gava, Baldelli».