Ecco il testo della mia interrogazione in Commissione in difesa dei cittadini consumatori.
Interrogazione a risposta in commissione 5-06741
BALDELLI e SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
Equitalia è una società a partecipazione pubblica (51 per cento attribuito all’Agenzia delle entrate ed il 49 per cento all’INPS) che, con decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, è incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia;
Acea (azienda comunale energia e ambiente di Roma) è una multiservizi romana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, di cui il comune di Roma detiene il 51 per cento delle quote azionarie;
Acea Ato 2 è la società operativa del gruppo Acea che gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale 2 (ATO 2) – Lazio centrale (Roma e altri 111 comuni del Lazio). L’ATO2, con un’estensione territoriale superiore a 5.000 chilometri quadrati, fornisce il servizio idrico integrato a circa 3.600.000 abitanti;
il 5 dicembre 2014, Equitalia ha vinto la gara d’appalto indetta da Acea per recuperare il proprio credito dagli utenti morosi. Nel mese di gennaio 2015, l’accordo ha iniziato a produrre i suoi effetti, tanto che gli utenti che si trovavano in uno stato di morosità nei confronti di Acea si sono visti interrompere le proprie utenze anche per ritardi di pagamenti di piccole entità;
successivamente, l’associazione dei consumatori italiani (CODICI) ha presentato ricorso al Tar impugnando il bando di gara indetto dal gestore del servizio idrico integrato (SII) per l’affidamento del servizio di riscossione delle fatture e morosità con iscrizione a ruolo e ingiunzione fiscale. Lo stesso giorno in cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha inviato la comunicazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, Equitalia ha rimesso ad Acea la riscossione delle bollette Acea Ato 2;
la Corte di cassazione, con ordinanza del 5 maggio 2011, ha chiarito che per emettere cartelle esattoriali non è sufficiente la semplice fattura idrica, ma serve un atto idoneo a costituire titolo esecutivo, come il decreto ingiuntivo. Pertanto, la società Equitalia, costituita per riscuotere i tributi pubblici e non i corrispettivi dei privati non può essere competente alla riscossione coattiva dei crediti vantati dalla società Acea Ato2, poiché il canone idrico non è un tributo;
il Ministro interrogato, con decreto del 16 settembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015) ha autorizzato la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 2 – Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato;
nel 2014, secondo dati dell’Istat, 1 milione e 470 mila famiglie (5,7 per cento di quelle residenti) versa in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone (6,8 per cento della popolazione residente);
la stessa Equitalia, nel 2014, ha comunicato che circa 1 milione e 850 mila italiani hanno difficoltà a pagare le tasse arretrate o a saldare i conti con gli enti che affidano ad Equitalia la riscossione di quanto dovuto, tanto che la rateizzazione si conferma lo strumento più utilizzato dai contribuenti per pagare le cartelle;
alla luce dei dati riportati, il decreto adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze mostra tutta la sua inadeguatezza sia in relazione alla vicenda già verificatasi in precedenza, sia a fronte della grave crisi economica che affligge numerose famiglie italiane –:
se il Ministro interrogato intenda fornire dati certi relativi all’ammontare dei crediti vantati dalla società Acea Ato 2 – Gruppo Acea s.p.a., e se, alla luce di quanto riportato in premessa, e consapevole delle conseguenze disastrose che l’intervento di Equitalia potrebbe avere sulle famiglie soggette a riscossione, non intenda rivedere l’autorizzazione prevista dal decreto del 16 settembre 2015 circa la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società Acea Ato 2 – Gruppo Acea s.p.a., considerato che l’obiettivo principale della società in questione dovrebbe essere quello di fornire servizi pubblici essenziali a tutti i cittadini. (5-06741)
La risposta del sottosegretario DEL BASSO DECARO.
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti pongono alcuni quesiti connessi all’autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2015 nei confronti della società Acea Ato 2 – Gruppo Acea s.p.a. per la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla predetta società nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.
Ritengono gli interroganti che l’intervento della società Equitalia per riscuotere i crediti dell’Acea potrebbe avere gravi conseguenze economico-sociali sulle famiglie soggette a riscossione. Gli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi all’ammontare dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 2 – Gruppo Acea Spa, e se alla luce delle paventate conseguenze economico-sociali, non si intenda rivedere l’autorizzazione prevista dal decreto del 16 settembre 2015.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si ritiene preliminarmente opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento. Con la riforma operata con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, la riscossione coattiva a mezzo ruolo è stata estesa anche alle entrate patrimoniali e non tributarie delle amministrazioni pubbliche ed il ruolo è venuto pertanto a costituire il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutti i soggetti pubblici, ad esclusione degli enti pubblici economici. L’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999 dispone, infatti, al comma 1, l’estensione della riscossione tramite ruolo nel senso sopra descritto e, al comma 2, prevede la riscossione coattiva mediante ruolo affidato ai concessionari (ora agenti della riscossione) delle entrate degli enti pubblici territoriali, «nonché quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Tale espresso riferimento alla tariffa idrica «di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» deriva da una modifica del predetto articolo 17, comma 2, apportata dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006. Dalla lettura della norma emerge, pertanto, una espressa attenzione del Legislatore alla riscossione con ruolo della tariffa idrica. Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 17 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Il comma 3-ter stabilisce, ulteriormente, che in caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del R.D. n. 639 del 1910.
Invero, mentre per i crediti delle società a partecipazione pubblica è rimessa alla valutazione del Ministro la sussistenza della «rilevanza pubblica» del credito – tale da legittimare l’autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al citato comma 3-bis – nel caso della tariffa idrica, Pag. 141tale valutazione sembra già effettuata a monte dal Legislatore nel momento in cui ha equiparato la stessa alla riscossione delle entrate degli enti territoriali. Tuttavia, come accennato nell’interrogazione in esame, la Corte di Cassazione, con le pronunce n. 14628/2011 e n. 17628/2011, ha espresso il proprio orientamento secondo cui la tariffa in questione, essendo un corrispettivo, deve essere riscossa coattivamente come le entrate di diritto privato degli enti pubblici territoriali – e quindi con un ruolo che sia preceduto da un titolo esecutivo. In particolare, rileva la Corte, che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, per l’iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 156 che costituisce un’entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.». Sulla base di quanto sopra, a fronte delle richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo presentate da società a partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato, si è ritenuto di dover procedere all’emanazione del decreto autorizzatorio, ove sussistano i necessari requisiti. Sotto il profilo della rilevanza pubblica dei crediti vantati dalle società partecipate, appare utile rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che tale rilevanza «può essere riferita all’interesse della collettività che, ad esempio, usufruisce del servizio, quindi in relazione alla maggiore efficienza dello stesso. Ma può essere riferita, altresì, all’interesse della società alla immediata riscossione delle proprie entrate».
Nel caso delle società che svolgono il servizio idrico integrato, risulta evidente che il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario consente, presumibilmente, di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità del servizio pubblico fornito, ravvisando dunque la necessità di garantire alle stesse la possibilità di riscuotere le tariffe rimaste inevase nel modo più celere ed efficace.
Nello specifico, così come riferito dall’Agenzia delle entrate, il decreto di autorizzazione in favore della società Acea Ato 2 S.p.A. è stato emanato a seguito di un’attenta istruttoria finalizzata al riscontro dei requisiti richiesti dalla legge. È stata, pertanto, verificata la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla legge: si tratta infatti, di una società a partecipazione pubblica, essendo la società Acea Ato 2 partecipata da Acea S.p.A., il cui socio di maggioranza è Roma Capitale. Essendo una società a partecipazione pubblica deve vigilare sul mancato pagamento da parte degli utenti morosi in quanto ciò rischia di compromettere l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda e, quindi, in ultima analisi, di pregiudicare la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche gestite.
In ordine alla richiesta dell’interrogante di conoscere «i dati certi relativi all’ammontare dei crediti vantati dalla società Acea Ato 2 s.p.a.», si fa presente che, allo stato, Acea Ato 2, non ha consegnato ancora alcun ruolo ad Equitalia S.p.A., di conseguenza non è possibile fornire dati circa l’ammontare dei crediti vantati.
Per quanto attiene le manifestate preoccupazioni circa le difficoltà di molte famiglie ad assolvere i propri adempimenti tributari, si fa presente che sono molteplici le misure a tutela dei debitori introdotte negli ultimi anni nell’ambito della riscossione tramite ruolo tra cui a titolo di esempio:
le facilitazioni in materia di rateazione (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);
l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione (articolo 76 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);
l’impossibilità di disporre il fermo sui beni mobili strumentali all’attività d’impresa o
professionale (articolo 86, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e altro.
Il resoconto sommario della mia replica.
Simone BALDELLI (FI-PdL), nel ringraziare anzitutto il sottosegretario per l’articolato intervento, lamenta la mancata risposta al quesito relativo al reale ammontare dei crediti vantanti dalla società Acea Ato 2 – Gruppo Acea s.p.a. Pur riconoscendo che esistono cautele in ordine all’impignorabilità, al sequestro, fa notare la gravità del provvedimento del Governo che introduce una misura sproporzionata, considerato che essa rischia di colpire in egual misura morosità di natura diversa, quale potrebbe essere quella delle fasce più disagiate economicamente. Invita poi a valutare il rischio di contenziosi considerato che la tariffa non è titolo esecutivo per l’iscrizione al ruolo, essendo necessario il decreto ingiuntivo. In conclusione, nel sottolineare che decisioni come quelle assunte dal Governo sulla riscossione coattiva dei crediti vantati da Acea Ato 2 non dovrebbero avere ripercussioni proprio sulle fasce più deboli della popolazione, fa notare come in tal senso andrebbe auspicato un intervento degli enti locali.