CENTEMERO e BALDELLI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.. – per sapere – premesso che:
- la Corte costituzionale, con la sentenza 4 giugno 2012, n. 147, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato da sette regioni e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in tema di dimensionamento scolastico. La sentenza ha, infatti, dichiarato l’illegittimità della riportata disposizione, essendo la programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in base all’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione della regione sulla base dei piani provinciali;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009 ha ricostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte costituzionale, nel ricordare che le «norme generali sull’istruzione» attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, ha richiamato la precedente pronuncia del 2004, n. 13, rammentando che «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche (…) il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È, infatti, implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998»;
- gli articoli 137, 138, 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 individuano rispettivamente le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Riconoscendo allo Stato, ex articolo 137, comma 1, le funzioni relative alla «determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale scolastico», comprensivo di dirigenti scolastici, docenti, personale ata, e le funzioni «concernenti i criteri e parametri per l’organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata»;
- la spending review, il cui obiettivo è iscrivere la spesa pubblica in un piano razionale e di programmazione, non incidendo in modo negativo sulla qualità dei servizi, ma di elevarne l’efficienza, prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati;
- l’istruzione rappresenta un livello essenziale di prestazione sociale e civile che deve mantenere un’uniformità a livello nazionale, anche nell’ottica di permettere il raggiungimento ai più meritevoli dei livelli più elevati di istruzione –:
- quali iniziative si intendano assumere per rendere più chiara la distinzione tra quali siano gli ambiti di competenza dello Stato e quali quelli propri delle regioni, in particolare chiarendo il contenuto del termine «concorrente» per l’istruzione, nonché il rapporto tra le norme costituzionali e il decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione alle funzioni attribuite ai diversi organi istituzionali, alla luce della spending review e del principio di gestione centrale della spesa pubblica e degli obiettivi da raggiungere nell’ottica complessiva della sua riduzione e del miglioramento del servizio.
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