BALDELLI e DISTASO. — Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. — Per sapere – premesso che:
- a partire da luglio 2008, il Governo Berlusconi si è impegnato a fornire al variegato settore dei servizi pubblici locali un nuovo assetto caratterizzato da maggiore concorrenza, trasparenza ed efficienza nella gestione;
- con la disciplina dettata dall’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificata ed integrata dall’articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, si era proceduto ad un complessivo riordino della materia mediante l’introduzione di una serie di disposizioni applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici locali;
- il quadro delineato dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nonché dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, cade a seguito dell’esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 e, pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, l’articolo 23-bis, viene abrogato;
- due ordini del giorno accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 21 giugno 2011, relativi all’atto Camera n. 4357, divenuto legge n. 106 del 2011 (di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, concernente «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia»), hanno impegnato il Governo, rispettivamente, «ad attivarsi, al più presto, al fine di adottare provvedimenti, anche normativi, volti a colmare, in maniera organica e sistematica, il vuoto normativo determinatosi, in esito al referendum del 12 e 13 giugno del 2011, in uno dei comparti nevralgici per la crescita del Paese, quale è quello dei servizi pubblici locali», nonché «ad adottare un provvedimento urgente al fine di ripristinare» i divieti di cui al regime delle incompatibilità indotto dal regolamento n. 168 del 2010; divieti «indirettamente caduti a seguito delle abrogazioni referendarie, ma non direttamente connesse alla volontà espressa dal corpo elettorale»;
- rispondendo alla richiesta da più parti avanzata di un nuovo intervento del legislatore al fine di colmare l’incertezza normativa determinatisi a seguito del referendum, il Governo, con l’articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea», ha reintrodotto la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- nella lettera inviata, il 26 ottobre 2011, dal Presidente Berlusconi ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea Van Rompuy e Barroso si legge che «con le disposizioni che si intende varare si rafforza il processo di liberalizzazione e privatizzazione, prevedendo che non è possibile attribuire diritti di esclusiva nelle ipotesi in cui l’ente locale affidante non proceda alla previa verifica della realizzabilità di un sistema di concorrenza nel mercato, ossia di un sistema completamente liberalizzato. Inoltre, viene previsto un ampliamento delle competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché un sistema di benchmarking al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni» –:
- quale sia l’orientamento che il Governo intenda assumere in tema di completamento della disciplina dei servizi pubblici locali alla luce degli impegni assunti con l’Europa e della non più rinviabile esigenza di completare un quadro regolatorio certo e finalmente stabile per un settore così rilevante per la vita dei cittadini e delle imprese, dal quale possono derivare effetti significativi per la crescita del Paese.
(3-01978)