La Camera,
premesso che:
è necessario intervenire in modo organico per la costruzione di un sistema solido e che tenga conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro, nel quale si cambia professione e, quindi, ente previdenziale o categoria più volte nella vita lavorativa;
le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all’Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all’Istituto postelegrafonici (Ipost)); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);
per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un’unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;
in assenza, pertanto, di un completamento dell’istituto della totalizzazione ci si trova in presenza di lavoratrici e lavoratori che non possono avvalersi di tale procedimento e che sono costretti a pagare la ricongiunzione con oneri divenuti significativi al fine di poter utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato; in caso contrario, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;
inoltre, non bisogna trascurare che la vita lavorativa variegata, che induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, potrebbe portare ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno parte di quello che si è versato;
proprio per venire incontro a tali esigenze, sono in discussione in sede referente in Commissione XI (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati delle iniziative che hanno l’obiettivo di ottenere un’unica pensione, calcolata con il cumulo di tutti i contributi versati, avvalendosi dell’istituto della totalizzazione, di cui possono usufruire, senza oneri, tutti i lavoratori che abbiano versato contributi presso più gestioni, garantendo inoltre l’applicazione delle norme in vigore per quanto riguarda il sistema di calcolo retributivo, misto e/o contributivo,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative normative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determinazione pro quota del trattamento stesso senza penalizzazioni, ferma restando la facoltà di attivare – in alternativa – la ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore, valutando anche le modalità con le quali rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione;
ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(1-00690)
«Cazzola, Gnecchi, Fedriga, Poli, Della Vedova, Moffa, Borghesi, Lanzillotta, Lo Monte, Baldelli, Ceccacci Rubino, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Giammanco, Lorenzin, Pelino, Scandroglio, Agostini, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Bocci, Boccuzzi, Braga, Brandolini, Carella, Marco Carra, Codurelli, Concia, Coscia, Damiano, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Farinone, Ferrari, Froner, Gatti, Ghizzoni, Giovanelli, Laganà Fortugno, Lenzi, Lucà, Madia, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Mariani, Mattesini, Miglioli, Miotto, Mosca, Motta, Murer, Narducci, Pedoto, Rampi, Rugghia, Samperi, Santagata, Scarpetti, Schirru, Siragusa, Strizzolo, Tullo, Vannucci, Velo, Vico, Villecco Calipari, Bitonci, Bonino, Caparini, Munerato, Binetti, Ciccanti, Compagnon, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Ruggeri, Volontè, Buonfiglio, Lo Presti, Mottola, Paladini, Aniello Formisano, Commercio, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».