A.C. 3012-B
Emendamento
All’articolo 1, il comma 79 è sostituito dai seguenti:
“79. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l’emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
79-bis. Nei contratti di cui al comma 79, l’inserimento dell’intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell’utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
79-ter. Nei contratti di cui al comma 79, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’autorità competente abbia aperto un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l’utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell’operatore.
79-quater. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
79-quinquies. Nei contratti di cui al comma 79, l’utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l’applicazione di interessi.
79-sexies. È in ogni caso diritto dell’utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all’esito della verifica di cui al comma 79-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall’utente ai sensi del comma 79-quinquies.
79-septies. L’utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 79-quinquies.
79-octies. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
79-nonies. Le disposizioni ai commi da 79 a 79-octies si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
79-decies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 79-ter, 79-quater e 79-sexies, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2016.”