CAZZOLA, BALDELLI e SCANDROGLIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
- nelle relazioni presentate in occasione delle recenti inaugurazioni dell’anno giudiziario è stato ovunque rilevato un netto incremento (talvolta fino al 30 per cento) delle controversie di lavoro;
- questo dato contribuisce certamente a creare nuovi problemi a quella giustizia civile, il cui sovraccarico rappresenta un elemento di svantaggio per la competitività dell’apparato produttivo italiano e per la sua capacità di attirare nuovi investimenti, soprattutto di capitali stranieri;
- in sede di decreto-legge sulle liberalizzazioni, il Governo ha proposto di istituire un tribunale per le imprese, al fine di accelerare i tempi del render giustizia;
- la legge n. 183 del 2010 (il cosiddetto collegato lavoro) ha previsto, all’articolo 31, comma 10, la facoltà delle parti sociali di dar vita a procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale, a cui i lavoratori si obbligano a ricorrere tramite la sottoscrizione, libera e volontaria, di una clausola compromissoria, in modo che le controversie di lavoro (con l’esclusione esplicita di quelle attinenti la risoluzione del rapporto di lavoro) possano avere sollecita composizione stragiudiziale;
- il successivo comma 11 prevede che, trascorso un anno senza che siano intervenute intese negoziali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sia tenuto ad esercitare nei sei mesi successivi un’azione di mediazione, a conclusione della quale, perdurando la mancata iniziativa delle parti, spetti al Ministro stesso definire, in via sperimentale, una soluzione con proprio decreto –:
- se, come e quando il Ministro interrogato intenda attivarsi secondo le modalità prescritte, trattandosi di un impegno derivante da una legge dello Stato e considerando il tempo trascorso nell’inerzia delle parti sociali.
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