Interpellanza urgente
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
- la direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, all’articolo 1, numero 7), capoverso, articolo 167-bis prevede che gli Stati membri che applicano il regime opzionale dell’IVA di cassa fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo che non può essere superiore a 500 mila euro o al controvalore in moneta nazionale; gli Stati membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2 milioni di euro o al controvalore in moneta nazionale; tuttavia, tale consultazione del comitato europeo IVA non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 mila euro o al controvalore in moneta;
- l’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto in esecuzione della facoltà accordata dalla citata direttiva, il regime di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa;
- la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle entrate, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/45/UE, ha previsto la consultazione del comitato IVA al fine di applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro e fino a 2 milioni di euro;
- la medesima circolare n. 44/E sottolinea che tale consultazione è ancora in corso e che ne è prevista la definizione dopo il 1o dicembre 2012, stabilendo che, in caso tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi;
la decisione di chiedere un parere non necessario al comitato IVA genera incertezza e preoccupazione nelle imprese –: - per quali ragioni l’Agenzia delle entrate abbia inviato la richiesta di parere al comitato IVA senza che ciò fosse necessario in base alla direttiva europea 2010/45/UE;
- se non si ritenga necessario ritirare immediatamente tale richiesta di parere.
(2-01759) «Vignali, Lupi, Baldelli, Saglia, Casero».