Il Governo non mantiene da mesi gli impegni presi con l’approvazione della mozione di Forza Italia per la moratoria sui maxiconguagli di luce e gas. Per questo ho deciso di presentare una proposta di legge.
Proposta di legge di iniziativa del deputato Baldelli
“Disposizioni a tutela dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell’energia elettrica, del gas e del settore idrico”
Onorevoli colleghi! – Da diverso tempo si è purtroppo diffuso il verificarsi del fenomeno delle cosiddette “maxi-bollette” o “maxi-conguagli”: si tratta dei ben noti bollettini relativi alle utenze dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, in ragione delle quali i cittadini si vedono costretti a corrispondere sostanziosi conguagli. In molti casi, così come riportato anche da alcuni organi di informazione, i conguagli ricevuti dagli utenti non sono altro se non il frutto di anni di addebiti dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi. Ciò accade con particolare frequenza per il fatto che le aziende dei settori non tengono conto delle periodiche letture dei contatori, oppure in seguito ad errori di valutazione o, comunque, a causa di fatturazioni incongrue, certamente non imputabili agli utenti.
Molti consumatori, non avendo gli strumenti idonei per difendersi e far valere i propri diritti o, più semplicemente, per non dover entrare nel complesso ed oneroso meccanismo per l’accertamento della verità per via amministrativa o giudiziaria, rischiano di trovarsi di fatto costretti a pagare somme importanti di alcune migliaia di euro, per evitare il distacco dell’energia elettrica. La crisi economica ha già colpito molto duramente tante famiglie italiane e il fenomeno delle “maxi-bollette” di conguaglio non fa altro che minare, ulteriormente, il contesto economico.
A fronte delle numerose segnalazioni e dei reclami ricevuti, anche da parte di diverse associazioni dei consumatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in data 13 luglio 2015 ha dato notizia di aver avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico. Tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti, la mancata considerazione delle autoletture, la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali, la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco, nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori.
Sul fronte del servizio idrico, di recente l’Autorità si è già pronunciata su alcune pratiche scorrette messe in atto nella fornitura di acqua: lo scorso mese di gennaio l’Antitrust ha infatti stabilito una sanzione complessiva di oltre due milioni di euro verso Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche), CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi. Le imprese dovranno inoltre comunicare all’Antitrust le modifiche apportate per superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.
E’ stato infatti riconosciuto che non venivano fatte le letture periodiche dei contatori, non veniva rispettata la periodicità della fatturazione, si minacciava subito il distacco dell’utenza, e in più c’erano gravi carenze nella gestione dei reclami. Insomma: un vero e proprio abuso dei diritti riconosciuto ai consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. In ogni istruttoria, ha spiegato l’Antitrust, sono emerse condotte contrarie al Codice del Consumo. Pratiche particolarmente pesanti nei confronti dei consumatori specialmente nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi: “mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere – prosegue l’Antitrust – alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il distacco dell’utenza”. Sono pratiche che hanno carattere aggressivo, prosegue l’Autorità, perché finiscono per condizionare il consumatore e spingono per ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi oppure dovuti, ma con tempi e modi diversi. Tutto questo da parte di imprese che hanno “un’importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio”.
Tali sanzioni però, oltre a non salvaguardare pienamente gli utenti-consumatori dal rischio di una ricaduta sui costi dei servizi erogati dagli operatori multati, non implicano alcuna moratoria per i pagamenti delle fatture derivanti da pratiche giudicate scorrette dalla stessa Autorità, né tantomeno comportano specifici rimborsi per gli utenti che hanno pagato somme fatturate in virtù di condotte contrarie al Codice del consumo.
Il 6 ottobre 2015 sono state approvate diverse mozioni sul tema “maxi-bollette”: alla mozione capostipite, a firma del proponente della presente atto e sottoscritta anche da rappresentati dei Gruppi Forza Italia, Lega nord, Area popolare, Fratelli d’Italia, Scelta civica e Democrazia solidale-Centro democratico), sono stati abbinati ulteriori testi depositati sul medesimo argomento dai Gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana, Lega nord, Scelta civica e Partito democratico. A seguito della discussione, il governo ha assunto una serie di impegni precisi. L’esecutivo si è impegnato, per quanto di competenza, ad intervenire per assicurare, da parte degli operatori del settore una moratoria sulle maxi-bollette derivanti da conguagli superiori a due anni, finché le autorità non abbiano completato gli accertamenti circa eventuali violazioni del codice del consumo. Il governo ha assunto inoltre l’impegno, anche attraverso un intervento legislativo che stabilisca che in caso di condotta illegittima da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull’autolettura o questi siano stati “teleletti”, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate, ma non dovute.
La presente proposta di legge si pone in linea con quanto già stabilito dalla stessa Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e con quanto definito a livello comunitario in tema di pratiche scorrette messe in atto nella fornitura di servizi. La proposta, di un unico articolo, al comma 1, definisce come pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), l’emissione di fatture per conguagli derivanti da ritardi pluriennali nella fatturazione, relativi ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico.
Il Codice del consumo riconosce espressamente come fondamentale il diritto all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà. Con il recepimento della Direttiva 2005/29/CE (D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221) sulle pratiche commerciali sleali si è infatti provveduto ad introdurre nel nostro ordinamento una nuova disciplina di applicazione intersettoriale volta a coprire, con un decalogo di divieti specifici, tutta una serie di condotte “commerciali” degli operatori, tanto diffuse quanto – alla luce della nuove normativa – scorrette. La collocazione sistematica delle norme di recepimento – nelle disposizioni che vanno dall’art. 18 al 27 del Codice del Consumo – denota chiaramente quella che è l’intenzione del legislatore, ossia l’introduzione di una serie di indicazioni di carattere generale che possano trovare applicazione con riferimento all’intero atto di consumo nel suo aspetto dinamico: a) nella fase del primo contatto commerciale; b) in quella della comunicazione commerciale; c) in quella propriamente negoziale (che coinvolge anche la fase della trattativa precontrattuale); d) nella fase dell’esecuzione del contratto.
E’ evidente quindi come l’emissione di maxi-bollette per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisca nei fatti una pratica commerciale contraria ai principi sopra richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perché presuppone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all’operatore che, in quel caso, non può venire meno al proprio dovere di correttezza facendo ricadere sull’utente la gravosità di un onere derivante da un proprio errore. L’obbligo di correttezza e buona fede si concretizza infatti nell’obbligo per ciascun operatore di proteggere i consumatori da comportamenti scorretti, nel senso di sleali, ma anche negligenti.
Al comma 2 si stabilisce che nei contratti di cui al comma 1, l’inserimento nella fattura dell’intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell’utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva, secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, comma 1, lettera c) e 26, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.
Il comma 3 stabilisce che in caso di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali, i consumatori hanno diritto alla sospensione del pagamento di detti conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.
Il comma 4 chiarisce che nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, gli utenti coinvolti non sono obbligati al pagamento delle fatture. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull’autolettura o per le quali i dati siano acquisiti mediante telettura.
Al comma 5 è previsto che comunque, all’esito della verifica di cui al comma 3, l’utente ottenga entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio e non espressamente consentiti dall’utente stesso al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Al comma 6 si prevede altresì che, relativamente alle somme richieste a titolo di conguaglio ed espressamente consentite dall’utente al momento della stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell’utente finale e l’utente può sempre richiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio, espressamente consentito in sede di stipula del contratto (comma 7).
Il comma 8 stabilisce infine che spetta all’Autorità per l’energia elettrica, il gas il compito di definire adeguate misure a tutela dei consumatori per determinare le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati di consumo reali.
Proposta di legge
Articolo 1
(Fatturazioni a conguaglio per utenze di energia elettrica, gas, acqua)
Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l’emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo superiore a due anni nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
- Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, l’inserimento nella fattura per somme a conguaglio derivante da ritardo superiore a due anni dell’intimazione di pagamento immediato con minaccia del distacco dell’utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c) e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.
- Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli superiori a due anni di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, nel caso in cui le autorità competenti abbiano avviato gli accertamenti circa eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la legittimità del comportamento degli operatori.
- 4. Nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, gli utenti coinvolti non sono obbligati al pagamento delle fatture. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull’autolettura o per le quali i dati siano acquisiti mediante telettura.
- È in ogni caso diritto dell’utente finale, anche in regime di mercato libero, all’esito della verifica di cui al comma 3, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall’utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall’utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell’utente finale.
- L’utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto.
- L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, con propria delibera, adeguate misure a tutela dei consumatori per determinare le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati di consumo reali.
Articolo 2
(Disposizioni transitorie)
- 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano anche ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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- 2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, relativi a fatture emesse dal 1° gennaio 2016.